Detrazione spesa farmaci
La normativa fiscale permette ai contribuenti di otenere una detrazione su quanto dovuto al fisco, per qunato attiene determinati oneri e spese sostenuti nel corso del periodo di riferimento della dichiarazione. Le spesa sanitarie rientrano tra gli oneri detraibili.
In particolare sono ammesse a detrazione le:
acquisto di medicinali (compresi farmaci omeopatici);
spese per l’acquisto e/o affitto di apparecchiature sanitarie (aerosol, vaporizzatori, misuratori di pressione, rifrattometri, etc.);
importi ticket pagati per erogazione di farmaci nell’ambito del SSN.
analisi di laboratorio;
visite mediche generiche (compreso visite di medico omeopata);
visite mediche specialistiche;
ricoveri per interventi chirurgici;
interventi chirurgici;
spese per trapianto d’organo;
acquisto e/o affitto di protesi sanitarie;
importi ticket pagati per prestazioni nell’ambito del SSN.
La detrazione, pari al 19%, è concessa sulla sola parte eccedente 129,11 €.
fotocopia della ricetta rilasciata dal medico, corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, relativo all’importo del ticket pagato sui medicinali prescritti;
per i medicinali acquistabili senza obbligo di ricetta medica, ossia i farmaci di automedicazione (OTC) e farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP), il contribuente deve essere in possesso di scontrino fiscale indicante la natura, la descrizione, la quantità e il prezzo dei prodotti acquistati;
per i servizi (misurazione della pressione, analisi di prima istanza, etc.) il contribuente deve essere in possesso di scontrino fiscale indicante la natura, la descrizione, la quantità e il prezzo dei servizi ricevuti;
documenti di autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se corredata di copia fotostatica del documento di identità, attestante la necessità dell’acquisto per se e/o per i propri familiari a carico e l’importo speso nel corso dell’anno.
Tutti i prodotti non medicinali o non a valenza sanitaria acquistabili in farmacia, quali cosmetici, profumi, articoli per l’igiene personale, etc., non danno diritto ad alcuna detrazione fiscale e quindi non possono essere inclusi nell’autocertificazione.
Tutti gli scontrini fiscali, affiché siano validi per la detrazione fiscale, devono riportare stampato il CODICE FISCALE
dell’utilizzatore del farmaco o del beneficiario del servizio.