Detrazione spesa farmaci

GUIDA ALL’AUTOCERTIFICAZIONE

La normativa fiscale permette ai contribuenti di otenere una detrazione su quanto dovuto al fisco, per qunato attiene determinati oneri e spese sostenuti nel corso del periodo di riferimento della dichiarazione. Le spesa sanitarie rientrano tra gli oneri detraibili.

In particolare sono ammesse a detrazione le:

Spese farmaceutiche

acquisto di medicinali (compresi farmaci omeopatici);

spese per l’acquisto e/o affitto di apparecchiature sanitarie (aerosol, vaporizzatori, misuratori di pressione, rifrattometri, etc.);

importi ticket pagati per erogazione di farmaci nell’ambito del SSN.

 

Spese extra-farmaceutiche

analisi di laboratorio;

visite mediche generiche (compreso visite di medico omeopata);

visite mediche specialistiche;

ricoveri per interventi chirurgici;

interventi chirurgici;

spese per trapianto d’organo;

acquisto e/o affitto di protesi sanitarie;

importi ticket pagati per prestazioni nell’ambito del SSN.

 

La detrazione, pari al 19%, è concessa sulla sola parte eccedente 129,11 €.

 

Le spese sostenute per se e per i propri familiari a carico, devono essere relative all’anno di riferimento della dichiarazione e devono essere comprovate da idonea documentazione fiscale:

fotocopia della ricetta rilasciata dal medico, corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, relativo all’importo del ticket pagato sui medicinali prescritti;

per i medicinali acquistabili senza obbligo di ricetta medica, ossia i farmaci di automedicazione (OTC) e farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP), il contribuente deve essere in possesso di scontrino fiscale indicante la natura, la descrizione, la quantità e il prezzo dei prodotti acquistati;

per i servizi (misurazione della pressione, analisi di prima istanza, etc.) il contribuente deve essere in possesso di scontrino fiscale indicante la natura, la descrizione, la quantità e il prezzo dei servizi ricevuti;

documenti di autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se corredata di copia fotostatica del documento di identità, attestante la necessità dell’acquisto per se e/o per i propri familiari a carico e l’importo speso nel corso dell’anno.


Tutti i prodotti non medicinali o non a valenza sanitaria acquistabili in farmacia,
quali cosmetici, profumi, articoli per l’igiene personale, etc., non danno diritto ad alcuna detrazione fiscale e quindi non possono essere inclusi nell’autocertificazione.


Tutti gli scontrini fiscali, affiché siano validi per la detrazione fiscale, devono riportare stampato il CODICE FISCALE
dell’utilizzatore del farmaco o del beneficiario del servizio.

Visualizza modulo per l’autocertificazione